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Bio Service - Società Cooperativa

postdateiconLunedì 13 Giugno 2011 00:00 | postdateiconUltimo aggiornamento Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:07

La Bio Service - Società Cooperativa, avvalendosi di personale specializzato opera nei seguenti settori:

  1. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI, SANIFICAZIONI, DISINFESTAZIONI,
  2. DERATTIZZAZIONI, DISINFEZIONI, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO,
  3. TRASPORTO E FACCHINAGGIO,
  4. PORTIERATO E GUARDIANIA NON ARMATA,
  5. TERMOIDRAULICI, ELETTRICI, PITTURAZIONI, EDILIZIA VARIA,
  6. RIPRISTINO FACCIATE MURALI CON IDROSABBIATURA,
  7. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE D’IMPIANTI D’ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA.

La realizzazione di un alto livello di soddisfazione del cliente è l’obbiettivo primario della Bio Service.
Personale qualificato, un parco macchine tecnologicamente all’avanguardia, uno staff dirigenziale estremamente attento alle richieste del mercato, una organizzazione che definisce per ogni funzione aziendale le attività, i compiti, le linee gerarchiche e funzionali nonché le principali responsabilità, sono le caratteristiche che fanno dell’impresa barese l’interlocutore ideale per le aziende interessate a esternalizzare certi servizi.
La professionalità degli addetti è il fiore all’occhiello dell’azienda che ha puntato, fin dall’inizio, sulla formazione continua delle proprie risorse umane per essere sempre in grado di individuare , tempestivamente e con efficacia, le soluzioni più adatte ai diversi tipi di esigenze.
Il lavoro di equipe è la norma dell'azienda, dove i problemi vengono analizzati ed approfonditi per stabilire e programmare le modalità degli interventi in modo da contribuire a risolvere i problemi dei committenti migliorando la qualità della vita in condizioni di sicurezza e confort.

 

Realizziamo PACCHETTI AD HOC per gli Amministratori di Condominio:

I nostri innovativi mezzi, uniti a macchinari tecnologici e alla qualità dei prodotti utilizzati, migliorano il servizio riducendo notevolmente i tempi d'esecuzione ma soprattutto i costi.
La gamma dei servizi offerti, preventivamente programmata e definita in accordo con il cliente, è la più completa ed articolata nel settore, con prestazioni che vanno da:

- Pulizia civile ed industriale degli uffici e dei condomini;
- Disinfestazione aree adibite a verde anche di grandi dimensioni;
- Giarginaggio;
- Servizi prescritti sia dalla Legge Regionale n.10/2007 e sia dalla Legge 81/2008 per la prevenzione delle malattie infettive negli ambienti di lavoro:

- sanificazione dell'area ambientale;
- degli impianti idrici;
- dei serbatoi di acqua potabile cause la diffusione di malattie come la Legionella , infezioni da batteri, ecc... e dei condizionatori d'aria .

La sanificazione sia dell'aria che dell'acqua comprende anche il rilascio della certificazione relativa all'analisi batteriologica eseguita da un laboratorio di analisi certificato.

 

Art. 10 - Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive

postdateiconMercoledì 02 Marzo 2011 11:49 | postdateiconUltimo aggiornamento Mercoledì 02 Marzo 2011 11:52
1. L’articolo 34 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente: 

"Art. 34 (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) 

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del documento di valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per l’esecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2. 

2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta sia necessario, all’ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza. 

3. Le strutture turistico - ricettive provvedono all’analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - ricettive e termali”). 

4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e comunque all’apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza. 

5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale. 

6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, 1’ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.”.

 

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